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Contratto di locazione a canone concordato, i vantaggi e cosa sapere per la stipula

  • 22 gennaio 2019
  • News
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Il contratto di locazione a canone concordato prevede un canone prestabilito secondo importi concordati dalle organizzazioni sindacali rappresentative delle parti ed è valido solo se stipulato attraverso l’apposito modello. Si tratta di una formula vantaggiosa? E per chi?

 


 

  • il contratto di locazione a canone concordato prevedono un canone prestabilito secondo importi concordati dalle organizzazioni rappresentative sindacali delle parti ed è valido solo se stipulato attraverso l’apposito modello predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
  • il contratto a canone concordato conviene di fatto ad entrambe le parti. Per quanto riguarda l’inquilino, sono previste agevolazioni fiscali subordinate allo scaglione di reddito personale. Il contratto di locazione a canone concordato prevede una durata più breve, infatti, il proprietario può chiudere l’operazione in 5 anni (3+2)”.
  • “Facendo il contratto con noi, si viene supportati in ogni cosa. Studi dimostrano che il canone concordato sta crescendo in maniera esponenziale, ciò vuol dire che lo strumento funziona.
  • Contratto locazione canone concordato modello
  • Il modello ministeriale previsto per il contratto di locazione a canone concordato detta le condizioni che locatore e locatario devono rispettare e contiene le indicazioni sulla durata e sul canone pattuito tra le parti, in base a quanto stabilito dagli accordi territoriali.
  • Contratto locazione canone concordato requisiti
  • se l’immobile si trova in un Comune compreso tra quelli ad alta tensione abitativa o elencati nella delibera del Cipe, il locatore può avere la cedolare al 10% o delle agevolazioni sulla tassazione ordinaria (ulteriore deduzione del 30% e riduzione dei corrispettivi del 30% ai fini dell’imposta di registro), oltre alla riduzione Imu e Tasi del 25%.
  • Altro punto importante è quello relativo all’intesa locale tra associazioni della proprietà edilizia e sindacati degli inquilini. Se nel Comune in cui si trova l’immobile c’è l’intesa locale, bisogna fare attenzione all’accordo: può trattarsi dell’accordo rinnovato per tenere conto del Dm 16 gennaio 2017, del vecchio accordo conforme al Dm 30 dicembre 2002, di un accordo ante 2002. Se nel Comune in cui si trova l’immobile non c’è l’intesa locale, per la stipula del contratto si può fare riferimento all’accordo del Comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale.
  • Le parti devono farsi assistere dalle associazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, il contratto beneficia delle agevolazioni fiscali in base al tipo di Comune (cedolare secca al 10%, se comune ad alta densità abitativa riduzioni Imu);
  • nel caso in cui invece nella stipula le parti non si facciano assistere dalle associazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, se l’accordo locale è stato rinnovato in base al Dm 16 gennaio 2017, le parti devono acquisire l’attestazione rilasciata da almeno un’associazione di categoria;

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